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MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Decreto
3 novembre 1999, n. 509
Regolamento
recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei.
Pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000
VISTA
la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17,
comma 3;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni ed integrazioni ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e della Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), resi rispettivamente
il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
VISTO il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso
il 13 ottobre 1999;
CONSIDERATO che la VII Commissione del Senato non ha espresso parere;
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota
n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) così come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot.
n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
A
D O T T A
il seguente regolamento
Art.
1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati
ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo
11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e di
specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma
di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di
studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi
di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline
di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari
culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro
di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente
in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze
ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti
didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che
caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento
delle quali il corso di studio è finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme
che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo
11;
o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista
dalle università al fine di assicurare la formazione culturale
e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio,
alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento,
ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale
e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie
ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso
di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
Art. 2
Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento
detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli
studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati
dalle università.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo
11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le
procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti
didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni
del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.
Art. 3
Titoli e corsi di studio
1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo
livello:
a) laurea (L)
b) laurea specialistica (LS).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione
(DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione
e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente,
dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di
dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione
di specifiche conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente
una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività
di elevata qualificazione in ambiti specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente
conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari
attività professionali e può essere istituito esclusivamente
in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione
Europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo
sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19
novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi
didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1,
comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente,
successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica,
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo
e di secondo livello.
9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono
rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente
con altri atenei italiani o stranieri.
Art.
4
Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei,
aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività
formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati
in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali.
Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche
o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università
e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle
connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e
di conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
Art.
5
Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito,
corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale
si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione
delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno
da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è
convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe
di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve
essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative
di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore
a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative
ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma
di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto
è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma
7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente
ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università
ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete
alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri
predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica
periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza
dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire
da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti
impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati
in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari,
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali
certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché
altre conoscenze e abilità maturate in attività formative
di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università
abbia concorso.
Art. 6
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di
ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate
e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì
il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal
fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste
per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di
verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi
di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con
una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere
in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica
per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente
in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì,
il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione
verificata dagli atenei.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione
ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative
dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari
di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale
di cui al comma 1.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in
possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive
di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli
specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi
compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto
al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti
dall'articolo 7, comma 3.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere
in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato
di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel
rispetto degli accordi internazionali vigenti
Art.
7
Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti,
comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per
la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata,
secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo,
con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito
300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e
riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente
deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale
numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli
già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo
corso di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste
da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito
almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea
o laurea specialistica
Art.
8
Durata normale dei corsi di studio
1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni,
proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo
conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma
2 dell'articolo 5.
2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata
normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni
dopo la laurea.
Art. 9
Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano
i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione
al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano
comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di
concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la
facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi
di studio attivati.
3. Una università può istituire un corso di laurea specialistica
a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un
curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti
per il corso di laurea specialistica, con l'eccezione dei corsi di cui
all'articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli
atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato presso
un'altra università.
4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico
stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale
prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati
presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche
convenzioni, presso altre università.
Art.
10
Obiettivi e attività formative qualificanti
delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe
di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività
formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti
la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini
o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle
culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale
per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea,
alla verifica della conoscenza della lingua straniera ;
f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte
ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità
informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento
nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del
settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra
cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al
decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe,
il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad
ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti
necessari per conseguire il titolo di studio:
a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore
al 66 per cento;
b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui
alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno
essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle
tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non
potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
Art.
11
Regolamenti didattici di ateneo
1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel
rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento
e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati
con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di
cui all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n. 127. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita
nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando
le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei
curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli,
per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo
10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel
loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo
di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte
dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative
a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere
prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo
studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più
corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano
altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica
comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture
didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento
e alla verifica dei risultati delle attività formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori
e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche
di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio;
d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto
individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante
una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova
finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono
ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai
corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi
aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle
attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli
istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso
di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative
delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
assunte;
n) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo
3, comma 9.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con
cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni
titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi
a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative
al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano
le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo
con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali
e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni
statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro,
con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti
nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.
Art.
12
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla
competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento
didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonchè
dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con
le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari
di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché
delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità
di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove
necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami
e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti
la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli
specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti
strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche
paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca.
Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta
dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è
adottata prescindendosi dal parere.
4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti
didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero
dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
Art.
13
Norme transitorie e finali
1. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto
ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro
diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta
Ufficiale.
2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio
e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti,
agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi
ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà
per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi
ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in
termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli
studenti già iscritti.
3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai
previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti
dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo
3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire
i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università,
qualunque ne sia la durata.
4. L'istituzione da parte di un'università dei corsi di laurea
e di laurea specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa
denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea già
attivati nell'anno accademico 1996/97, ovvero istituiti dalle università
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell'obiettivo del sistema
universitario per il triennio 1998/2000 di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura
di cui all'articolo 9, comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge
14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresì
ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente
dalle università negli anni accademici 1997/98 e 1998/99, purché
risulti acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento.
6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione
di cui all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente
istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a
quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione
specialistica è assicurata da corsi di laurea specialistica o di
dottorato di ricerca, nonchè dai corsi di formazione finalizzata
e integrativa di cui all'articolo 3, comma 8.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 novembre 1999
IL MINISTRO f.to ZECCHINO
NOTE
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 prevede "Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- L'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri) prevede:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo):
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario,
di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità
di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità
a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi
agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni
dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente
comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree
omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto,
l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli,
gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali
e della spendibilità a livello internazionale, nonché la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università,
in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche
di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione
permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità
degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti
degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane,
in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui
al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga
alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 riguarda:
"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo
ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati
regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 prevede: "Norme
di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18
della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".
- La legge 3 luglio 1998, n. 210 concerne: "Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo".
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 prevede: "Norme in materia di accessi
ai corsi universitari".
Nota all'articolo 1:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 si veda la nota alle premesse.
- L'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari" prevede:
"Art. 11 - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo
1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo
6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento
degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di
ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico,
su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione.
Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato
il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con
decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento,
in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto
della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato
di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori,
i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese
quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di
valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle
relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche
in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle
possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione
dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento
di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti
stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione
di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi
seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche
conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi
competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative
di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università
anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati,
nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi
al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro del tesoro."
- Il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 luglio 1997 concerne: Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.
Nota
all'articolo 2:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 si veda la nota alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 11, della legge 19 novembre 1990, n. 341
si veda la nota all'articolo 1.
Nota
all'articolo 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210:
"Art. 4 - 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca
forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università,
enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi,
la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità
di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché
le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali
e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del
Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti
commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti
da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di
studio conferite dalle università per attività di ricerca
post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi
6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro
sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la
frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole
di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività
di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione
con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio
economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi,
e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa
del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive
modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma
5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi
competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini
dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non
universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con
gli altri Ministri interessati.
8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare
ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria
o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività
di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa,
senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle università."
- Il testo dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 così
recita:
"Art. 6 - 1. Gli statuti delle università debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università
anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito
delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art.
4, L. 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari
e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione
ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della
cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte
salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi
onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne,
ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché,
quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei
corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività
formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma
1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo
le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11."
- Il testo dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n.
4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica,
nonché il servizio di mensa nelle scuole) prevede:
"15. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate
le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree
omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto,
l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli,
gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali
e della spendibilità a livello internazionale, nonché la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università,
in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche
di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione
permanente e ricorrente;
b) in ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle
more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano
gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente
e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio
universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti
didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché
previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque
acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25;
c) al comma 111, dopo le parole: "dai diplomi universitari,"
sono inserite le seguenti: "dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea," e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera
a)";
d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole "comma 8, lettere
a)" è inserita la seguente: ", b)";
e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria" è
soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del corso di laurea",
sono inserite le seguenti: "in scienze della formazione primaria".
Nota
all'articolo 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 prevede:
"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo
ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati
regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59."
Nota
all'articolo 10:
- Per il titolo del decreto del Ministero del lavoro del 25 marzo 1998,
n. 142 si veda la nota alle premesse.
Nota
all'articolo 11:
- Per il testo dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 si
veda la nota all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 si veda la nota alle premesse.
Nota
all'articolo 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:
"4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università,
sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno
e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento,
possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio
sede dell'ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri
aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione
delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma
sono comunicate al Ministero."
- L'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998
(Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio
1998-2000) pubblllicato nella G.U. n. 83 del 9 aprile 1998, così
recita:
"1. In attuazione dell'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono obiettivi del
sistema universitario per il triennio 1998-2000:
a) omissis;
b) omissis;
c) omissis;
d) l'attuazione delle disposizioni concernenti il sistema universitario
di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il consolidamento, la razionalizzazione
e la qualificazione degli interventi previsti dai precedenti piani di
sviluppo."
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio
1997, n. 127 come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b) della
legge 14 gennaio 1999, n. 4:
"101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria,
nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano
gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente
e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio
universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti
didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché
previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque
acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità
e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà
degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare
ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche
competenti, degli esami sostenuti con esito positivo."
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