Sussidi e pensioni

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITĀ


QUANDO SI HA DIRITTO
Quando si verificano le seguenti condizioni:
1)INFERMITA': fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare una riduzione permanente della capacita' di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
2)CONTRIBUTI: 260 contributi settimanali, pari a 5 anni, di cui almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni precedenti la domanda.
3)ASSICURAZIONE: essere assicurato presso l'INPS da almeno 5 anni.

DA QUANDO DECORRE L'ASSEGNO
Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'assegno ha validita' triennale e puo' essere confermato a domanda per tre volte consecutive, dopodiche' diventa definitivo.

QUANDO SI COMPIE L'ETA' PENSIONABILE
Al compimento dell'eta' pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, purche' l'interessato abbia cessato l'attivita' di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia.In caso contrario, viene mantenuto in pagamento l'assegno di invalidita'.

REDDITI DA LAVORO
La riforma del sistema pensionistico prevede che l'assegno di invalidita' e' soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisce redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa (vedi scheda "Quando il pensionato lavora").

INTEGRAZIONE AL MINIMO
Nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato abbia bassi redditi, l'importo della pensione puo' essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (L.507.200 nel 1998), e comunque non puo' superare l'importo del trattamento minimo (L.697.700 nel 1998). I limiti di reddito annui entro i quali e' possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti:

Anno	Pens. solo	Pens. coniugato
1996	L.12.480.000	L. 18.720.000
1997	L.12.966.200	L. 19.449.300
1998	L.13.187.200	L. 19.780.800


QUALI REDDITI SI CALCOLANO
· redditi soggetti all'IRPEF (stipendi, pensioni, terreni fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, ecc.);
· i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi;

QUALI REDDITI NON SI CALCOLANO
· la casa di proprieta' in cui si abita;
· redditi esenti da IRPEF (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici);
· redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organizzazioni internazionali;
· redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc.);
· pensioni di guerra;
· l'importo a calcolo dell'assegno di invalidita'da integrare.
ATTENZIONE
Se l'INAIL liquida una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'assegno di invalidita' non puo' essere pagato. Se pero' la rendita INAIL e' di importo inferiore all'assegno INPS, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni. Questa normativa si applica dal 1^ settembre 1995 anche agli assegni gia' esistenti. Il pagamento di questi assegni non viene pero' bloccato: essi continuano ad essere corrisposti agli interessati con "la cristallizzazione" dell'importo maturato al 1^ settembre e con riassorbimento delle eccedenze sui futuri miglioramenti.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
I DOCUMENTI CHE SERVONO
· Modulo di domanda (IO1) da richiedere a qualunque ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato;
· modello SS3, compilato dal medico del lavoratore da richiedere a qualunque ufficio INPS;
· certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di assegno ordinario di invalidita' venga respinta, l'interessato puo' presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.Il ricorso, indirizzato al Comitato provinciale, puo' essere:
· presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
· inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
· presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.